Art. 5.
(Disposizioni finali).

      1. Possono essere iscritti all'albo dei consulenti tecnici nella categoria medico-chirurgica di cui al numero 1 del terzo comma dell'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, esclusivamente coloro i quali risultino

 

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iscritti all'albo di cui all'articolo 2 della presente legge.
      2. Possono essere iscritti all'albo dei periti presso il tribunale nella categoria degli esperti in medicina legale di cui al comma 2 dell'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, esclusivamente coloro i quali risultano iscritti all'albo di cui all'articolo 2 della presente legge.